La sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità imprescindibile per ogni realtà aziendale. Tra i vari aspetti da considerare, il rischio incendio assume un ruolo cruciale, richiedendo un’attenta valutazione e classificazione dei luoghi di lavoro. La normativa italiana, attraverso il D.M. 10/03/1998, stabilisce criteri chiari per individuare i livelli di rischio incendio – elevato, medio e basso – offrendo indicazioni fondamentali per la prevenzione e gestione di situazioni potenzialmente pericolose.
Attività a Rischio Incendio Elevato
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Attività a Rischio Incendio Medio
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
- i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività a Rischio Incendio Basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.