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Classificazione Attività a Rischio Incendio

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Classificazione Attività a Rischio Incendio

Scopri Quali Sono le Attività Lavorative più Esposte al Rischio di Incendio

La sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità imprescindibile per ogni realtà aziendale. Tra i vari aspetti da considerare, il rischio incendio assume un ruolo cruciale, richiedendo un’attenta valutazione e classificazione dei luoghi di lavoro. La normativa italiana, attraverso il D.M. 10/03/1998, stabilisce criteri chiari per individuare i livelli di rischio incendio – elevato, medio e basso – offrendo indicazioni fondamentali per la prevenzione e gestione di situazioni potenzialmente pericolose.

Attività a Rischio Incendio Elevato

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Attività a Rischio Incendio Medio

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

  • i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività a Rischio Incendio Basso

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

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